Come comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese
Entro il 29 novembre 2011, tutte le società devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese (art. 16 comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge n. 2/2009).
Cos’è la PEC e come ottenerla
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica regolato da un’apposita normativa rilasciata da un gestore autorizzato, che consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.
La PEC garantisce la certezza dell’invio, della consegna, dell’immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltreché dell’identificazione certa della casella mittente.
Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati, iscritti nell’elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite Internet all’indirizzo www.digitpa.gov.it nella sezione Posta Elettronica Certificata – Elenco gestori.
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione della PEC riguarda soltanto le società.
Le imprese individuali e gli altri soggetti collettivi non costituiti in forma societaria non sono obbligati a richiedere l’iscrizione della PEC; qualora vengano inviate richieste di iscrizione da parte di questi soggetti, saranno applicati i diritti di segreteria e l’imposta di bollo.
I soggetti (non società) che vogliono iscrivere la PEC al Registro delle imprese, anche se non sono obbligati ad effettuare l’adempimento, devono inserire nel quadro note del modello la seguente dichiarazione: “Si richiede l’iscrizione dell’indirizzo di PEC, anche se non obbligatorio ai sensi di legge”.
Termini
Il termine per l’invio delle comunicazioni da parte delle società è il 29 novembre 2011; le comunicazioni inviate dopo questa data saranno soggette alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile.
Costi
Le comunicazioni inviate da parte delle società sono esenti da diritti di segreteria e imposta di bollo.
Modalità di presentazione
Sono disponibili due strumenti per la comunicazione della PEC:
PEC semplice
All’indirizzo http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp.
è disponibile una procedura semplificata per la comunicazione della PEC.
Tramite questa procedura, l’interessato dovrà fornire solamente le seguenti informazioni:
- codice fiscale dell’impresa
- codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante)
- indirizzo PEC da iscrivere nel Registro delle imprese.
Dopo la compilazione con i dati sopra indicati, sarà sufficiente firmare digitalmente la comunicazione.
La guida è disponibile al seguente indirizzo: http://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/GuidaPdf.action
Comunicazione Unica
La pratica può essere predisposta tramite i tradizionali strumenti ComunicaStarweb e Comunica Fedra. Si consiglia di scaricare la versione di Fedra 06.50.23.
E’ possibile visualizzare la GUIDA ALLA COMPILAZIONE, all’indirizzo
http://www.tn.camcom.it/5245/pdf/Guida+alla+compilazione+COMUNICA+per+PEC.res
Ulteriori informazioni possono essere richieste al call center al n. 199-509922 o via e-mail all’indirizzo call.center@tn.camcom.it.